Attività Legislativa

Elenco delle norme più significative proposte ed approvate dal 01 gennaio 2026

1 DL COMMISSARI
 DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”.


INIZIATIVA:
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani


TESTO IN VIGORE:
DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32


NORME DI INTERESSE:
Art. 3 (Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento)
Art. 7 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano-Cortina 2026)


SINTESI:
Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Per quanto di interesse e competenza:
 L’articolo 3, comma 1, modifica il comma 1 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, mediante due interventi puntuali che mirano ad introdurre elementi di flessibilità nella disciplina relativa alla posizione del Commissario straordinario per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», sia in termini di durata dell’aspettativa o del fuori ruolo del personale nominato per il predetto incarico (meramente eventuale e non più obbligatoria), sia in relazione al momento in cui si producono determinati effetti amministrativi o economici ad esso correlati.
 L’articolo 7, comma 1, modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ampliando lo scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.. In particolare, si prevede che la società possa svolgere anche attività di fornitura e gestione di beni e servizi, nonché di realizzazione di interventi, infrastrutture e impianti, anche temporanei, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario. Il comma 2 prevede che la società adegui il proprio statuto alle disposizioni così introdotte entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
 L’articolo 7, comma 3, modifica l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, autorizzando il Commissario straordinario a erogare anticipazioni di cassa fino al 50% delle risorse disponibili in favore della Fondazione Milano Cortina 2026, nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione finale.
 L’articolo 7, comma 4, dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istitutivo del fondo statale destinato alle esigenze organizzative delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, al fine di consentire una differente riallocazione delle relative risorse, secondo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6.
 L’articolo 7, comma 5, autorizza, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, una spesa complessiva pari a 50,5 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse sono ripartite come segue:
 3 milioni di euro in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere, con particolare riferimento alla partecipazione degli Alti dignitari agli eventi connessi ai Giochi;
 9 milioni di euro in favore del Ministero della Difesa, destinati alle esigenze organizzative e logistiche connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alle attività di supporto per l’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
 32.278.800 euro in favore del Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 96 del 2025, per le attività connesse alla realizzazione e al completamento delle opere e degli interventi necessari allo svolgimento dell’evento;
 6.221.200 euro in favore di Sport e Salute S.p.A., destinati al successivo trasferimento alla Federazione Medico Sportiva Italiana, al fine di assicurare i servizi sanitari e medico-sportivi necessari durante lo svolgimento delle competizioni.
 L’articolo 7, comma 6, reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5, pari a 50,5 milioni di euro per l’anno 2026, mediante versamenti all’entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche a valere sulle risorse derivanti dall’abrogazione dell’articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, nonché mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente istituito nello stato di previsione del MEF.


2 DL FISCALE
 DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”.


INIZIATIVA:
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze


TESTO IN VIGORE:
DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 - Normattiva


NORME DI INTERESSE:
Art. 8 (Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo)
Art. 9 (Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)


SINTESI:
Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Per quanto di interesse e competenza:
- l’articolo 8, comma 4-novies, in ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della "America’s Cup - Napoli 2027”, prevede esenzioni dall’imposta sul reddito delle società (IRES) e dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite in Italia dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione. L’esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all’evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, al fine di ricomprendevi tutte le attività svolte anche in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», tenutasi a Cagliari tra il 21 e il 24 maggio 2026. L’esenzione si estende, altresì, alle stabili organizzazioni istituite in Italia dall’ente organizzatore o dalle squadre partecipanti;
- l’articolo 8, comma 4-decies, introduce una disciplina speciale per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della stessa manifestazione "America’s Cup - Napoli 2027". In particolare, si prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dalle persone fisiche non residenti in Italia per le prestazioni rese all’organizzatore dell’evento sportivo o alle squadre ad esso partecipanti e direttamente correlate alla loro partecipazione all’evento medesimo sono esenti dall’IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. Si disciplina anche il caso in cui, per svolgere le suddette attività, i soggetti trasferiscano la residenza fiscale in Italia, prevedendo, in tal caso, un regime agevolativo in base al quale i redditi da questi percepiti nel 2026 e nel 2027 in relazione all’evento sportivo sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35% del loro ammontare;
- l’articolo 9, ai commi 1 e 2, ripropone per l’anno 2026 la sostanziale esenzione dall’IRPEF stabilita dall'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 febbraio 2024, n. 18, per i premi erogati, entro il limite annuo di 300 euro, agli atleti dilettanti nell’anno 2024;
- l’articolo 9, comma 2-bis, interviene sull’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, al fine di aggiornare il perimetro soggettivo di applicazione della norma e assicurare l’allineamento della disposizione previgente al sopravvenuto assetto normativo del settore sportivo dilettantistico, che ricomprende, accanto alle associazioni, anche le società sportive dilettantistiche tra i soggetti legittimati a operare nell’ambito dell’ordinamento di settore. Infine, l’intervento di soppressione delle parole “dalle associazioni” alla lettera a) assume natura meramente coordinativa e si rende necessario al fine di garantire coerenza testuale con la nuova formulazione dell’alinea.


3 PALESTRE SCOLASTICHE
 LEGGE 7 aprile 2026, n. 53 Recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive”.


INIZIATIVA:
Proposta di legge d’iniziativa parlamentare


TESTO IN VIGORE:
LEGGE 7 aprile 2026, n. 53 - Normattiva


NORME DI INTERESSE:
Art. 1


SINTESI:
L’articolo 1, comma 1, del disegno di legge in oggetto, introduce modifiche all’articolo 96 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
In particolare, la lettera a) modifica il comma 4 dell’ articolo 96 del citato T.U., prevedendo che gli enti locali possano disporre, al di fuori dell’orario del servizio scolastico, la temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature scolastiche, al fine di promuovere attività di promozione culturale, sociale e civile, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto e fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4-bis dell’articolo 96, introdotto dal comma 1, lettera b), della disposizione in esame.
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 96 prevede che le istituzioni scolastiche interessate siano sentite dagli enti locali per verificare la utilizzabilità degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, e che gli impianti sportivi possano essere messi a disposizione delle società e delle associazioni sportive al di fuori dell’orario del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal PTOF, nonché nel periodo della pausa estiva delle lezioni. Con riferimento a quest’ultima previsione, si precisa che l’utilizzo degli impianti sarà regolato da convenzioni, che disciplinano il rapporto giuridico concessorio intercorrente tra l’ente territoriale proprietario dell’impianto e l’associazione o società sportiva che ne ottiene l’utilizzo, sia per quanto concerne gli aspetti normativi di natura gestionale che relativamente ai profili economici. A tal riguardo, si precisa, inoltre, che i consigli d’istituto o di circolo possano negare l’assenso all’ente locale proprietario delle scuole, in considerazione dello svolgimento di eventuali attività didattiche curricolari ed extracurricolari che impediscono l’utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici. 
L’articolo 1, comma 2, modifica gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.
In particolare, la lettera a) introduce all’articolo 5 il comma 1-bis, il quale prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare all’ente locale, proprietario dell’impianto sportivo, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dello stesso. L’ente locale, nel caso in cui riconosca l’interesse pubblico del progetto, stipulerà una convenzione con l’associazione o la società sportiva per la concessione dell’uso gratuito dell’impianto, la cui durata è proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento. L’ente locale manterrà esclusivamente poteri di vigilanza e controllo sull’esecuzione degli obblighi convenzionali, prevedendosi che tutti gli oneri connessi alla gestione restino integralmente a carico delle associazioni e delle società sportive beneficiarie dell’uso gratuito.
La lettera b), numero 1), modifica l’articolo 6, comma 4, prevedendo che, mediante apposite convenzioni stipulate tra gli enti locali e le associazioni o società sportive che ne disciplinano i profili finanziari, gli impianti sportivi scolastici possano essere utilizzati anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali. In tali casi l’utilizzo è oggetto di specifica regolamentazione. 
Infine, la lettera b), numero 2), introduce all’articolo 6 un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che i consigli di circolo o di istituto comunichino all’ente locale proprietario, all’atto dell’approvazione o dell’aggiornamento del PTOF, le attività didattiche ed extracurricolari che impediscano, anche solo parzialmente, l’utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.