Attività Legislativa

Elenco delle norme più significative proposte ed approvate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025

DL ENERGIA E GAS (c.d. DL bollette)

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”. 

NORMA DI INTERESSE:

Art. 4-quinquies (Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo)

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19 - Normativa

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 4-quinquies prevede, sul solco delle precedenti misure di supporto approvate, un incremento, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

DL PA 2025

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 9 maggio 2025, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni”.

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 4 (Misure urgenti in materia di reclutamento)

Art. 12 (Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Art. 13 (Misure urgenti in materia di funzionalità dell’Unione Italiana Tiro a Segno e dei Gruppi Sportivi)

Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle Amministrazioni centrali e delle Agenzie)

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni e si compone di 27 articoli.

Per quanto di interesse e competenza:

  • L’articolo 4, comma 4, reca una modifica/integrazione dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, con lo scopo di estendere la platea dei beneficiari della riserva di posti, pari al 15%, prevista per le assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche Amministrazioni, nonché le aziende speciali e le istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, includendovi anche agli operatori volontari che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo n. 77/2002, poi abrogato dall’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 40/2017, che ha sancito il definitivo passaggio dal Servizio Civile Nazionale a quello Universale.
  • L’articolo 4, comma 4-bis, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per garantire la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, realizzate anche nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Universale.
  • L’articolo 4, comma 5, reca una modifica/integrazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, intervenendo al fine di eliminare le deroghe ivi previste, per renderne compatibile l’applicazione ai Bandi per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. In sintesi, le modifiche apportate dalla norma permettono di introdurre, nell’avviso di presentazione programmi e progetti di Servizio Civile Universale, la possibilità per gli enti di riservare quote di posizioni di operatore volontario destinate agli aventi diritto al Supporto per la formazione e il lavoro, da coinvolgere negli analoghi progetti di cui al Servizio civile universale ordinario.
  • L’articolo 12, comma 16, apporta un correttivo all’art. 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, istitutivo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo per il presidente e i componenti della Commissione, nonché per il Segretario Generale, se dipendenti pubblici, il collocamento fuori ruolo, l’aspettativa o altro analogo istituto, secondo l’ordinamento di appartenenza.
  • L’articolo 13, comma 1, prevede che, senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. attraverso la stipula di un contratto di servizio su base annuale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • L’articolo 13, comma 2, lettera a) apporta una modifica all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, estendendo l’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti il c.d. “distacco sportivo”, ai dipendenti in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato che espletano la propria attività sportiva istituzionale, e agli atleti, ai tecnici, ai direttori di gara, ai dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico.
  • L’articolo 13, comma 2, lettera b), prevede il collocamento degli atleti paralimpici della “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle” non più idonei all’attività agonistica, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche del medesimo dicastero.
  • L’articolo 14, comma 2, prevede che, al fine di consentire all’Agenzia Italiana per la Gioventù di riconoscere ai propri dipendenti le progressioni economiche, il Fondo Risorse Decentrate si incrementato, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente a decorre dal 2025 di 90.000,00 euro, a ciò provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
LEGGE QUADRO POST- CALAMITA’

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”.

INIZIATIVA:

Disegno di legge presentato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 2 (Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

SINTESI:

Il provvedimento, che si compone di 28 articoli, disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l’impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. In particolare, si prevede che detta relazione rechi la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

GIOCHI DELLA GIOVENTU’

LEGGE 25 marzo 2025, n. 41 recante “Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”.

INIZIATIVA:

Proposta di legge di iniziativa parlamentare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 25 marzo 2025, n. 41 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ARTT. 1 – 6

SINTESI:

Il provvedimento, composto da sei articoli, si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport e quella delegata in materia di disabilità, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate che a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.

COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

LEGGE 9 aprile 2025, n. 58 recante "Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada".

INIZIATIVA

Parlamentare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 9 aprile 2025, n. 58 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ART. 1

SINTESI:

La legge si compone di un solo articolo, che apporta modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), in materia di autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. In particolare:

  • modifica il comma 1, introducendo il principio che sulle strade e aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Tali competizioni devono essere comunque autorizzate al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario. Precedentemente tali competizioni erano vietate, salvo autorizzazione. Resta sostanzialmente fermo quanto già previsto circa gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi;
  • modifica il comma 2, sopprimendo le parole che prevedono che le autorizzazioni richieste dai promotori “possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada” [comma 1, lettera b)];
  • modifica il comma 7-bis, che subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La novella chiarisce che la sospensione temporanea è disposta dal sindaco, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, e dal prefetto negli altri casi [comma 1, lettera c)];
  • modifica il comma 9, prevedendo che, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada [comma 1, lettera d)].

 

DL SICUREZZA PUBBLICA

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

INIZIATIVA:

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ART. 12 (Modifica all’articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

ART. 20 (Modifiche all’articolo 583-quater del Codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio)

SINTESI:

Il decreto-legge, che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Per quanto di interesse:

  • l’articolo 12 introduce un aggravamento della pena fino a un terzo per il reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, terzo comma, c.p.), commesso con violenza alla persona o con minaccia. Si configurano, dunque, per effetto dell’intervento normativo, due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni il luogo pubblico o aperto al pubblico: l’una, “semplice”, punita con la reclusione da 1 a 5 anni; l’altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15.000 euro. Per quanto rileva, la norma risulta applicabile anche in occasione di manifestazioni sportive.
  • L’articolo 20 è volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni. In primo luogo, si estende l’ambito di applicazione dell’art. 583-quater c.p. a tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria «nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni». Inoltre, si introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza, in analogia a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 583-quater per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, l’omogeneità di trattamento rispetto agli stessi. Per effetto di questa modifica, anche chi causa lesioni a un arbitro o a un qualsiasi soggetto preposto alla regolarità tecnica della manifestazione sportiva, rischia una pena da due a cinque anni di reclusione, che possono aumentare sensibilmente in caso di lesioni gravi o gravissime. Una norma del decreto sicurezza 2019, infatti, ha già previsto che le pene per chi cagiona lesioni a un arbitro sono le stesse previste dal codice penale per le lesioni a un agente di polizia.

 

DL INFRASTRUTTURE

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”

INIZIATIVA:

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la protezione civile e le politiche del mare.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 6: (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo)

Art. 15: (Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi)

SINTESI:

Il decreto-legge n.73 del 21 maggio 2025 introduce misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, la gestione di contratti pubblici, e il funzionamento del sistema dei trasporti.

Per quanto di interesse:

  • l’articolo 6, al comma 1, reca una norma di interpretazione autentica con la finalità di chiarire che, in caso di mancata produzione o diffusione dell'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso, l'aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime è effettuato con l'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, ed al comma 2 regola il periodo della stagione balneare, precisando che al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici.
  • l'articolo 15, comma 1, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di taluni interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame. La norma, ai commi 2 e 3, stanzia 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, in considerazione dello specifico rilievo rivestito dei due gran premi di Formula 1 organizzati in Italia, prevedendo le relative coperture.

 

DL SPORT

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport».

INIZIATIVA:

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96 - Normattiva 

NORME DI INTERESSE:

ARTT. 1-17

SINTESI:

Il decreto-legge, che si compone di 17 articoli, suddivisi in 3 capi, reca disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. In particolare:

  • L’articolo 1 reca disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026». La norma garantisce agli operatori del settore, nell’ambito dei Giochi e per un periodo propedeutico all’inizio della manifestazione e successivo all’evento, la gratuità dell’utilizzo dell’uso delle frequenze a titolo temporaneo, nonché l’esenzione dall’imposta di bollo delle relative autorizzazioni. Stanzia anche le risorse necessarie all’attività di vigilanza, controllo e pianificazione dell’evento, compresa l’acquisizione di idonee attrezzature e apparecchiature tecniche. Prevede, inoltre, che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate, previa individuazione degli eventi di interesse nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, per garantire l’assunzione di impegni pluriennali che prevedano la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», in occasione dei predetti eventi, nonché per garantire la funzionalità dell'opera "Arena PalaItalia Santa Giulia" e del Villaggio Olimpico.
  • L’articolo 2 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», in considerazione dell'eccezionale afflusso di persone ed essi connesso, disponendo uno stanziamento straordinario per l’anno 2025 a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico, con l’attuazione di rigorose misure di vigilanza, sicurezza e protezione, che si renderanno necessari in occasione dello svolgimento della manifestazione.
  • L’articolo 3 reca disposizioni urgenti riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», autorizzando a tal fine una spesa pari ad euro 13.009.239 in favore del Ministero della difesa.
  • L’articolo 3-bis autorizza una spesa di 2,8 milioni di euro per l’anno 2025 a favore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di potenziare le misure di sicurezza informatica in vista dello svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali “Milano-Cortina 2026”.
  • L’articolo 4 contiene disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026», volte a garantire la piena operatività della Fondazione, al fine di escludere, in relazione alle relative attività, l’applicazione della disciplina in materia di chiusure aziendali. Tale disciplina se applicata, imporrebbe, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l’iter con più di un anno di anticipo – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura, e pertanto nel pieno dell’operatività dell’ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive. La norma prevede, inoltre, la possibilità di aumento fino a 18 membri del CDA della Fondazione per consentire la presenza dei Presidenti CONI e CIP a seguito delle nuove elezioni presidenziali dei due enti, mantenendo invariata la proporzione tra componente istituzionale e sportiva all’interno dell’organo. La norma contiene, inoltre, una disposizione di interpretazione autentica che chiarisce che le deliberazioni dell’organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  • L’articolo 4-bis, in tema di obblighi di trasparenza, chiarisce che a carico della Fondazione “Milano-Cortina 2026” restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.
  • L’articolo 5 reca disposizioni urgenti volte a garantire l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali, attraverso una struttura operativa e decisionale centrale con funzioni di coordinamento e impulso alla puntuale definizione e completamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’evento. La norma prevede la nomina, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro per le disabilità e sentito il CIP, di un Commissario, al quale sono attribuiti una serie di impegni ed in particolare: obblighi relativi al rispetto delle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi; obblighi di rendicontazione e trasparenza in relazione allo stato di avanzamento degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi approvati; obblighi relativi alla tempestiva ed adeguata pubblicità alla rendicontazione della contabilità speciale del Commissario paralimpico, secondo quanto previsto in materia di interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
  • L’articolo 6 reca disposizioni in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi (c.d. match fixing) al fine di rafforzare gli strumenti operativi e prevenire conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei flussi anomali di scommesse. In particolare, la norma consente alla Procura Generale del CONI di ottenere dalle competenti amministrazioni la comunicazione relativa a flussi anomali di scommesse e di richiedere alle predette amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Inoltre, la norma consente l’uso dell’intelligenza artificiale ai fini del rilevamento dei flussi anomali di scommesse.
  • L’articolo 7 contiene disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America’s Cup– Napoli 2027» e mira a garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell’evento, affidando a Sport e Salute S.p.a. la programmazione e esecuzione delle attività funzionali all’organizzazione e promozione dell’evento e prevedendo la rimodulazione delle attività già previste nell’ambito del programma di rigenerazione ambientale e urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio al fine di individuare gli interventi prioritari e necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al comma 6-bis la norma prevede, inoltre, la proroga della durata della concessione in capo all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito. Tale proroga è concessa fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale di cui al relativo piano degli interventi previsto dall’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che comprende anche la riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. A tale fine viene anche autorizzato l’utilizzo delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A., attualmente impiegate dalla medesima associazione per lo svolgimento delle proprie attività, da disciplinarsi mediante apposita convenzione con la società INVITALIA S.p.a, alla quale le stesse sono state trasferite ai sensi dell’articolo 33, comma 12, del decreto – legge n. 133 del 2014.
  • L’articolo 7-bis reca disposizioni relative alla progettazione di percorsi per le competenze trasversali nell’ambito dell’evento AC38. Si prevede che le scuole secondarie di secondo grado possano attivare, nell’ambito della loro autonomia, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) legati all’organizzazione e ai settori connessi all’AC38 (es. sport, comunicazione, eventi sostenibili), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito favorisce la stipula di convenzioni tra scuole e soggetti organizzatori per realizzare questi percorsi. I percorsi PCTO possono essere anche realizzati negli Istituti Tecnologici Superiori in filiere tecnologico-professionali coerenti con i settori della’AC38, per promuovere innovazione, sostenibilità e occupabilità giovanile. Le scuole possono integrare i moduli di orientamento ufficiali con tali percorsi PCTO e con altre attività promosse dagli organizzatori dell’evento.
  • L’articolo 7-ter contiene disposizioni relative alla navigazione e immatricolazione dei prototipi sportivi nautici in vista di eventi sportivi, apportando modifiche al Codice della nautica da diporto, nel quale viene introdotto l’articolo 30-bis. In particolare, la norma autorizza, in occasione delle competizioni sportive, la navigazione dei prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe.
  • L’articolo 8 contiene misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, garantendo il funzionamento del “Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, prevedendo che lo stesso possa avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a., attraverso la stipula di un contratto di servizio annuale che regoli i rapporti, anche finanziari tra i due enti. La norma, inoltre, destina per l’anno 2025 allo stesso Comitato una quota pari a 25 milioni di euro delle risorse aggiuntive derivanti dalle maggiori entrate derivanti dai versamenti tributari del comparto sport, ai sensi del comma 632 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da trasferirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo dello stesso comma 632.
  • L’articolo 9 reca disposizioni necessarie a garantire l’organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP di tennis per il periodo 2026/2030, in considerazione di quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio, che ha disposto uno stanziamento complessivo di euro 97.500.000,00 per il periodo che va dal 2026 al 2030 e destinato alla copertura dell’evento. La norma istituisce un «Comitato per le Finali ATP» con funzioni di coordinamento e monitoraggio e si disciplina il ruolo della Federazione italiana tennis e padel e della società Sport e Salute S.p.a., le quali curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione. La norma prevede, inoltre, che l’istituzione del Comitato non trovi applicazione qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse pubbliche stanziate per l’evento.
  • L’articolo 9-bis contiene disposizioni a tutela dell’equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, prevedendo che la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", della "America’s Cup - Napoli 2027", dei Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026", delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio "UEFA 2032" e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale debbano rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
  • L’articolo 9-ter reca disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di impianti sportivi. La norma (commi da 1 a 4) prevede una figura centrale, in qualità di Commissario straordinario, quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi sulle infrastrutture sportive, anche con poteri sostitutivi e in deroga alla normativa vigente, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico e mediazione agli Enti e ai soggetti privati e pubblici coinvolti nei progetti e in tutte le relative fasi, con poteri decisionali e di coordinamento volti ad accelerarne il corso, allo stesso tempo supportando le P.A. nella gestione dell’iter di concessione di contributi pubblici e Aiuti di Stato, garantendo la conformità alle normative e riducendo i rischi di sanzioni o blocchi sui progetti finanziati. La disposizione (commi da 5 a 15) prevede, inoltre, l’istituzione, presso l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in gestione separata, di un fondo rotativo denominato «Fondo Italiano per lo Sport» come misura di implementazione e razionalizzazione della gestione delle risorse finanziarie di due fondi preesistenti, ovvero il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva e per i grandi eventi sportivi internazionali, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché facilitare le operazioni economiche e finanziarie connesse alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e all’ammodernamento di quelli esistenti, e alla realizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali. In particolare, sono previste misure destinate ad ampliare le tipologie di intervento di natura rotativa, con previsione della possibilità di concedere finanziamenti diretti o indiretti, rilasciare garanzie di portafoglio, nonché sottoscrivere capitale di rischio attraverso fondi di investimento, fondi di debito, fondi di fondi o altri veicoli e schemi di investimento, anche nell’ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato.
  • L’articolo 10 contiene misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali e reca modifiche al decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, in materia di sicurezza negli sport invernali, anche a seguito delle richieste emerse in sede di confronto con le Regioni, nell’ambito del tavolo di lavoro appositamente convocato in seno alla Conferenza Stato- Regioni. La norma rivede il sistema delle pendenze delle piste per consentire l’adeguamento degli impianti e le necessarie attività in tempo per l’avvio della stagione invernale; estende anche ai maggiorenni l’obbligo di utilizzo del casco da sci; prevede sanzioni per le violazioni reiterate; disciplina, inoltre, il transito di mezzi meccanici su piste da sci.
  • L’articolo 11 reca misure urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, la norma interviene:
    - sull’articolo 11, comma 1, limitando ai soli presidenti di ASD e SSD il divieto di ricoprire cariche in altre ASD o SSD appartenenti alla stessa Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti da CONI o CIP;
    - sull’articolo 13-bis che ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, al fine di garantirne il pieno funzionamento sotto profilo dell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie, anche mediante l’avvalimento del personale delle FSN attualmente in carica presso le commissioni federali e mediante l’utilizzo della piattaforma digitale esistente;
    - sull’articolo 26, comma 2, al fine di adeguare i contratti collettivi di FSN e EPS, anche per il settore dilettantistico, alla nuova durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
  • L’articolo 12 reca disposizioni in materia di utilizzo di materiali da munizionamento, al fine di al fine di garantire a praticanti amatori e agonisti di diverse discipline sportive praticate nei poligoni e nei campi di tiro dinamico sportivo, affiliati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata FITDS o nelle sezioni del Tiro a Segno Nazionale affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale UITS, nonché ai poligoni, agli operatori nel campo dello smaltimento materiali e agli agenti di pubblica sicurezza e operatori delle forze armate, il regolare esercizio delle relative attività, anche sportive, evitando possibili ricadute in termini di conseguenze civili, amministrative e penali connesse alle necessarie operazioni di detenzione, trasporto e uso del munizionamento o di parti di esso. Si prevede, inoltre, un adeguamento alla direttiva UE n. 325 del 2024, con la quale è stata individuata nella misura di 0,0762 millimetri la profondità minima della marcatura delle armi da fuoco stabilita da ciascun Stato membro.
  • L’articolo 13 contiene disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, istituendo un fondo finalizzato alla concessione di borse di studio in favore di studenti universitari che praticano sport ad alti livelli, anche al fine di dare piena attuazione all’articolo 32 della Costituzione e prevedendo a parziale copertura dell’onere anche l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili. Si prevede specificamente la possibilità che le suddette borse di studio siano utilizzate anche per coprire le spese di soggiorno presso i Collegi universitari di merito.
  • L’articolo 14 contiene disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell’Automobile Club d’Italia, al fine di garantirne il pieno funzionamento e la continuità istituzionale. Prevede la proroga dell’incarico del Commissario straordinario, di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025, fino all’insediamento del nuovo Presidente dell’A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
  • L’articolo 15 contiene disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, prevedendo l’inserimento all’interno del codice penale, così come previsto per il personale sanitario, della disciplina già vigente che punisce le lesioni nei confronti degli arbitri come quelle causate ad un ufficiale di polizia. L’intervento, oltre ad avere finalità di politica criminale, risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina normativa già vigente, ma frutto di un combinato disposto di disposizioni frammentate all’interno dell’ordinamento penale codicistico e extra codicistico, e risponde alla ratio sottesa al principio della riserva codicistica in materia di legislazione penale.
  • L’articolo 16 reca disposizioni finanziarie e l’articolo 17 dispone in merito all’entrata in vigore.
IMPATTO GENERAZIONALE

LEGGE 10 novembre 2025, n. 167, recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie".

INIZIATIVA:

Su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 10 novembre 2025, n. 167 - Normattiva 

NORME DI INTERESSE:

ART. 4 (Valutazione di impatto generazionale)

ART. 5 (Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi)

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza, il provvedimento contiene, agli articoli 4 e 5, disposizioni concernenti la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) e l’istituzione dell’Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi.

In particolare, l’articolo 4 definisce la VIG come uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale. Prevede, inoltre che la VIG sia effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

L’articolo 5 prevede la costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi previsti dalla VIG. Si prevede, inoltre, che l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio siano disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DL ANTICIPI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, recante “Disposizioni urgenti in materia di economia”.

INIZIATIVA:

Ministro dell’economia e delle finanze

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ART. 2 (Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitari)

ART. 4 (Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026 »)

SINTESI:

Il provvedimento contiene misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti.

Per quanto di interesse e competenza, l’art. 2, comma 2, incrementa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2025 la dotazione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all’articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il suddetto Fondo ha l’obiettivo strategico di dare attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea ed implementare progetti e servizi nelle materie dell’innovazione tecnologica, sostenendo la diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale. Tra le iniziative citate sono inclusi progetti di Servizio Civile Universale afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale.

L’articolo 4 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse attribuite al Commissario straordinario per le paralimpiadi, di cui all’articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, siano incrementate di euro 44.408.000 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive sia olimpiche sia paralimpiche e che un’ulteriore somma, nell’importo massimo di euro 15.200.000, sia destinata agli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.

Il comma 2 modifica la copertura dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 reca una disposizione finalizzata a includere tra le destinazioni delle risorse del fondo di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) anche l’effettuazione dei controlli antidoping previsti per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, senza oneri aggiuntivi tenuto conto che il riparto delle relative somme non è ancora avvenuto e tra le finalità della suddetta norma vi era già l’organizzazione dei controlli antidoping per le paralimpiadi.

Il comma 4 reca una disposizione volta a incrementare le risorse in favore della società Sport e salute S.p.A., relative al sistema di autofinanziamento del mondo sportivo di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale incremento, pari a 10 milioni di euro per il 2025, è destinato a sostenere le attività operative e contrattuali già avviate nell’ambito del Piano Scuola – Sport e Salute, strettamente connesso alla realizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù (NGdG) e dei progetti «Scuola Attiva Kids», «Scuola Attiva Junior» e «Scuola Attiva Infanzia», nonché al finanziamento dell’azione di alcuni degli Organismi sportivi. La disposizione prevede che suddette risorse siano gestite applicando criteri di trasparenza nell’assegnazione dei fondi e garantendo un equilibrio territoriale nella relativa distribuzione.

La norma prevede, inoltre, l’incremento delle risorse in favore della società Sport e salute S.p.a, relative al sistema di autofinanziamento del mondo sportivo di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero derivanti dai versamenti tributari da parte degli enti sportivi nei diversi relativi settori di attività. Tale incremento, pari a euro 3 milioni per il 2025, è destinato a sostenere il finanziamento dell’azione degli Organismi sportivi, con particolare riferimento alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG) e alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), per far fronte alle ulteriori esigenze in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026».

Il comma 5 dispone un contributo per il 2025 pari a 30 milioni di euro per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell’ “Arena Pala Italia Santa Giulia”, utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». L’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, ha infatti individuato tale impianto quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l’evento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 ».

Il comma 5-bis, stanzia, per l’anno 2026, un contributo pari a 5 milioni di euro a favore del Comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione del polo natatorio olimpionico comunale “Daniela Samuele”. L’intervento è volto a garantire la piena funzionalità, l’adeguamento e l’efficientamento dell’impianto agli standard tecnico-sportivi e di sicurezza richiesti per le competizioni di alto livello, contribuendo al rafforzamento dell’offerta di impiantistica sportiva di rilevanza sovracomunale, garantendo la continuità di offerta di impiantistica di livello olimpico. A tal fine, la norma individua la copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, per il bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che risulta capiente rispetto alla riduzione proposta. La disposizione risulta, quindi, neutrale sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica, in quanto i maggiori oneri trovano integrale copertura mediante riduzione di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che nell’anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, situati nelle immediate vicinanze rispetto alle sedi di gara, possono incrementare l’ammontare dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Una quota pari al 50% del maggior gettito derivante dall’applicazione della citata misura incrementale è attribuita allo Stato per finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, la definizione delle modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del citato maggior gettito. Al contempo, il comma 7-bis prevede che gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi sono autorizzati a prevedere, limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della «famiglia olimpica», con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari, nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti.

Il comma 7-ter, in ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, autorizza il Ministero del turismo ad avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES – Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7-quater, modificando l'articolo 3, comma 11 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, regola i corrispettivi attribuiti alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» per lo svolgimento delle funzioni sue proprie, relative alla progettazione e realizzazione del piano complessivo delle opere olimpiche, limitandoli al massimo al 3% dell'importo lordo dei lavori e forniture risultante dal relativo quadro economico. La norma precisa, infine, che per lo svolgimento diretto di attività afferenti ai servizi di ingegneria e architettura previsti nel quadro economico degli interventi – qualora gli stessi non siano affidati a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice degli appalti – alla medesima società spetta un corrispettivo ulteriore, determinato nel limite delle somme previste nei rispettivi quadri economici.

Il comma 7-quinquies individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali quale Autorità competente a rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza di cui all'articolo 3, secondo comma, del DPR n. 753/1980, in relazione agli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Il comma 8 reca la quantificazione degli oneri e dispone in merito alla copertura finanziaria.

MAPPA DELLA MEMORIA

LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 recante "Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi".

INIZIATIVA:

Parlamentare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ART. 1 (Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia)

SINTESI:

Il provvedimento contiene disposizioni relative alla redazione della “mappa della memoria”, nonché alla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia.

Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 1 prevede la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti, finalizzati alla redazione della c.d. “mappa delle memoria”, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché preservarne la memoria nelle future generazioni. La norma stanzia un contributo di € 300.000 per l’anno 2025, assegnato alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale.

 

SEMPLIFICAZIONI ATTIVITA’ ECONOMICHE

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.”

INIZIATIVA:

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 - Normattiva 

NORME DI INTERESSE:

ART. 32 (Modifiche all’articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all’Agenzia italiana per la gioventù)

ART. 35 (Riordino dell'Automobile Club d'Italia)

SINTESI:

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e ai servizi a favore dei cittadini e imprese.

Per quanto di interesse e competenza:

  • l’articolo 32 apporta modifiche all’articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e mira a garantire una più efficiente ed efficace operatività dell’Agenzia italiana per la gioventù, superando criticità interpretative e specificando che ne sono organi il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti; il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili; nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per la relativa nomina, resta ferma la competenza dell’Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
  • l’articolo 35 disciplina il riordino dell’Automobile Club d’Italia (ACI), mantenendone la natura di ente pubblico non economico a base associativa, ma introducendo una profonda revisione della governance e dell’organizzazione interna. Vengono soppressi il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo, sostituiti da un nuovo organo collegiale di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’ACI e composto da rappresentanti degli Automobile Club federati, delle amministrazioni vigilanti e di diversi ministeri, nonché di Regioni, Province e Comuni. È previsto inoltre un organo consultivo formato dai presidenti dei comitati regionali, la ristrutturazione del Collegio dei revisori e l’istituzione di un comitato tecnico di vigilanza sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Sul piano organizzativo, si stabilisce la soppressione delle strutture di missione dell’ACI, con riallocazione delle funzioni presso le direzioni centrali, riduzione degli incarichi dirigenziali e razionalizzazione delle risorse. È ammessa la nomina di un esperto per attività strategiche, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista finanziario, l’ente dovrà predisporre bilanci di esercizio e consolidati secondo i principi civilistici e del d.lgs. 127/1991, con contabilità separate per le attività istituzionali, la gestione del PRA e i tributi automobilistici, sottoposti a certificazione di revisione legale. Per le società in house controllate da ACI si applicano le regole del Testo unico sulle partecipazioni pubbliche (d.lgs. 175/2016), in materia di requisiti degli amministratori, governance e razionalizzazione periodica. Sono inoltre previste specifiche incompatibilità tra cariche associative e incarichi nelle società partecipate. L’ACI dovrà adottare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni entro 90 giorni, con revisione delle convenzioni relative, e viene stabilita la decadenza degli attuali rappresentanti negli organi amministrativi e di controllo delle società collegate. È disposta la liquidazione di ACI Progei S.p.A., con trasferimento del patrimonio ad ACI ed esenzione fiscale sugli atti di trasferimento, nonché la ricollocazione del personale. Nelle more della piena attuazione, il Commissario straordinario dell’ACI provvede all’adeguamento statutario e regolamentare. Infine, viene attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di avvalersi di ACI Informatica S.p.A. in regime di in house providing per la gestione dei sistemi informatici e delle infrastrutture tecnologiche, con finalità di efficienza e riduzione dei costi.
DLGS TERZO SETTORE, CRISI D’IMPRESA, SPORT E IVA

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.”

INIZIATIVA:

Proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

TESTO IN VIGORE:

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

ART. 6

SINTESI:

Il decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di Terzo Settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, contiene importanti aggiornamenti per gli enti sportivi dilettantistici.

In particolare, l’articolo 6 reca un intervento a sostegno dell’associazionismo sportivo senza scopo di lucro, disciplinando l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle attività sportive. L’intervento proroga al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del regime di esenzione dell’IVA previsto per tali soggetti dall’art. 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, così come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n.215, onde garantire ai destinatari, che operano in un settore chiave del tessuto sociale e privi di finalità lucrative, il tempo necessario alla riorganizzazione delle relative attività, anche attraverso le interlocuzioni e i chiarimenti con i soggetti istituzionali competenti.

Con l’articolo 7, dedicato alle “Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici”, si rinnova e si armonizza il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398 del 1991, adeguandolo agli orientamenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sostanzialmente includendovi, insieme alle associazioni sportive, anche le società sportive dilettantistiche. La norma recepisce, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento all’innalzamento del plafond dei proventi commerciali a euro 400.000, onde consentire agli enti sportivi di godere delle agevolazioni fiscali anche in presenza di ricavi più consistenti, rafforzando la loro capacità operativa e di sviluppo.

LEGGE DI BILANCIO 2026

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

INIZIATIVA:

Disegno di legge ordinario presentato dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza, l’art. 1 contiene le seguenti disposizioni: 

Commi 151 e 152: «WIN FOR ITALIA TEAM». La disposizione prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso proprio provvedimento, istituisca un nuovo gioco nell’ambito del portafoglio dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale e, in particolare, nell’ambito dei giochi “Vinci per la Vita – Win for Life”. Il montepremi è determinato in misura pari al 65% della raccolta, conformemente a quanto previsto per gli altri giochi appartenenti alla stessa famiglia. Si prevede che la quota residuale, pari al 26,50% della raccolta – quale quota residuale dell’intera raccolta, dedotti il montepremi, l’aggio ai rivenditori e al Concessionario e al netto della quota spettante alle autonomie speciali calcolata sulla raccolta, sia destinata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il finanziamento dei progetti olimpici dell’Italia Team.

Commi 225 e 226: CONTRIBUTO SPESE SPORTIVE RAGAZZI under 18. La norma istituisce un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000. I criteri attuativi della misura sono individuati con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 266 e 267: CONTRIBUTO AMERICA’S CUP. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's Cup, la norma assegna alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.

Commi 273: SISTEMA FINANZIAMENTO AGCOM – CONTRIBUTO DIRITTI AUDIOVISIVI. La norma modifica l’articolo 1, commi 66 e s.s. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contribuzione annuale alle spese per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM). In particolare, il nuovo comma 66-bis, stabilisce che per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, ovvero prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica è inoltre stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti, tra gli altri, anche dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.

Comma 316: SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO “MILANO-CORTINA 2026”. La norma autorizza la spesa di euro 114.244.252 per l’anno 2026, in favore del Ministero dell’interno, a copertura degli oneri derivanti dai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico che si renderanno necessari per lo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. Per quanto concerne le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, i maggiori oneri finanziari sono pari a euro 97.628.715, necessari a coprire le spese di logistica, motorizzazione, telematica e di personale delle Forze di polizia connesse all’evento. Per quanto concerne le esigenze di soccorso pubblico ordinario e specialistico, i maggiori oneri finanziari sono pari a euro 16.615.537, necessari a coprire le spese relative a infrastrutture, casermaggio, automezzi, attrezzature, ICT, formazione e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comma 368: FORMAZIONE PER PRIMO SOCCORSO. La proposta prevede, al fine di attuare pienamente la disciplina in materia di formazione scolastica in materia di primo soccorso, l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni e per gli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Comma 498: PROMOZIONE ECONOMICA E CULTURALE E ATTRAZIONE STUDENTI STRANIERI. La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 al fine di potenziare, tra le altre, iniziative di promozione in campo anche sportivo, anche mediante la rete diplomatico-consolare e delle attività di diplomazia pubblica e culturale e attraverso l’incremento dell’offerta di borse di studio rivolte all’attrazione in Italia di studenti stranieri.

Commi 499 e 500: INCREMENTO BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI. La disposizione mira a garantire continuità alla misura relativa all’erogazione di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, prevendendo risorse per un’ulteriore annualità per le medesime finalità. La dotazione del Fondo per l’anno 2026 viene conseguentemente individuata in 5.000.000 di euro. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per le politiche giovanili” di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Commi da 538 a 544: «BONUS VALORE CULTURA» e CARTA GIOVANI NAZIONALE. La norma istituisce il “Bonus Valore Cultura”, quale credito erogato in favore dei giovani compresi tra 18 e 35 anni attraverso la Carta Giovani Nazionale. Il credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti gli importi nominali da assegnare.

Comma 736: CONTRIBUTO ACI A FINANZA PUBBLICA. La norma ridefinisce l’obbligo dell’Automobile Club d’Italia (ACI) di versare 50 milioni di euro annui all’entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2025 e 2026. Si precisa che tali somme concorrono agli obiettivi di finanza pubblica e restano definitivamente acquisite all’erario. A decorrere dal 2027 viene quindi superata la disciplina che imponeva specifici versamenti da parte dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

Comma 737: AUMENTO MINIMO GARANTITO SISTEMA SPORTIVO. La norma Interviene sul comma 630-bis della legge di bilancio 2019 rimodulando l'importo del finanziamento al sistema sportivo derivante dalle relative entrate tributarie. Nello specifico, si prevede un incremento del complessivo minimo garantito che passa da 410 a 440 mln nel 2026 (+30 mln) e a 450 mln a decorrere dal 2027 (+ 40 mln). Tale incremento è destinato nella misura di 30 mln per l'anno 2026 a Sport e salute (di cui 20 mln sono destinati agli organismi sportivi) e di 30 mln a Sport e salute (di cui 20 mln sono destinati agli organismi sportivi), oltre 10 mln al CONI a decorrere dal 2027.

Comma 766: INCREMENTO DOTAZIONE COMMISSARIO PARALIMPIADI. La norma dispone un incremento di 60 mln di euro per il 2026 della dotazione del Commissario Paralimpico per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche per Milano-Cortina 2026.

Commi 772 e 773: INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE, DI INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA. La norma istituisce un fondo con una dotazione di 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 202 per l’attuazione di misure, tra le altre, anche in materia di sport. Per gli interventi di competenza, le risorse sono assegnate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport.

Comma 793: STABILIZZAZIONE PERSONALE EX GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DELLA DIFESA. La norma prevede il collocamento nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, degli atleti con disabilità non più idonei all’attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. La misura è finalizzata a valorizzare l’esperienza degli atleti paralimpici, fermo restando che la stessa deve essere stata maturata per almeno un triennio.

Commi da 813 a 816: PROGETTO «EDUCARE AL RISPETTO - SPORT E SALUTE». La norma autorizza la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2026, per la promozione del progetto "Educare al rispetto nello sport”, in collaborazione con Sport e Salute S.p.a al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle scuole partecipanti e il riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la dotazione complessiva del Fondo è 3 milioni di euro per l'anno 2006 e, a regime, di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007).

Comma 845: CONTRIBUTO COMUNE DI TRENTO - SPORT COME PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE E PSICOFISICO. La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del comune di Trento per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione anche attraverso la collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del Terzo settore operanti nel campo dello sport sociale.

MILLEPROROGHE 2026

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

INIZIATIVA:

Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 1, comma 10, contiene la proroga dei termini relativi alle disposizioni processuali per le controversie concernenti l'ammissione ai campionati sportivi professionistici. In particolare, nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle Federazioni sportive nazionali, con specifiche norme di giustizia sportiva, attualmente non ancora concluso, la disposizione proroga sino al 31.12.2026 il regime che consente la trattazione e la definizione delle predette controversie attraverso un procedimento abbreviato.