Attività Legislativa


2025


GIOCHI DELLA GIOVENTÙ

LEGGE 25 marzo 2025, n. 41 recante “Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù”.

INIZIATIVA:

Proposta di legge di iniziativa parlamentare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 25 marzo 2025, n. 41 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

ART. 1 – 6 

SINTESI:

Il provvedimento, composto da sei articoli, si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport e quella delegata in materia di disabilità, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate che a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball. 


LEGGE QUADRO POST- CALAMITÀ

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”.

INIZIATIVA:

Disegno di legge presentato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 2 (Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

SINTESI:

Il provvedimento, che si compone di 28 articoli, disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l’impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile. In particolare, si prevede che detta relazione rechi la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili

 


DL PA 2025 (in conversione)

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni” (in corso di conversione)

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 4 (Misure urgenti in materia di reclutamento)

Art. 12 (Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Art. 13 (Misure urgenti in materia di funzionalità dell’Unione Italiana Tiro a Segno e dei Gruppi Sportivi)

Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle Amministrazioni centrali e delle Agenzie)

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni e si compone di 27 articoli.

Per quanto di interesse e competenza:

  •   L’articolo 4, comma 4, reca una modifica/integrazione dell’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, con lo scopo di estendere la platea dei beneficiari della riserva di posti, pari al 15%, prevista per le assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche Amministrazioni, nonché le aziende speciali e le istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, includendovi anche agli operatori volontari che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo n. 77/2002, poi abrogato dall’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 40/2017, che ha sancito il definitivo passaggio dal Servizio Civile Nazionale a quello Universale.
  • L’articolo 4, comma 5, reca una modifica/integrazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, intervenendo al fine di eliminare le deroghe ivi previste, per renderne compatibile l’applicazione ai Bandi per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. In sintesi, le modifiche apportate dalla norma permettono di introdurre, nell’avviso di presentazione programmi e progetti di Servizio Civile Universale, la possibilità per gli enti di riservare quote di posizioni di operatore volontario destinate agli aventi diritto al Supporto per la formazione e il lavoro, da coinvolgere negli analoghi progetti di cui al Servizio civile universale ordinario.
  • L’articolo 12, comma 16, apporta un correttivo all’art. 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, istitutivo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo per il presidente e i componenti della Commissione, nonché per il Segretario Generale, se dipendenti pubblici, il collocamento fuori ruolo, l’aspettativa o altro analogo istituto, secondo l’ordinamento di appartenenza.
  • L’articolo 13, comma 1, prevede che, senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. attraverso la stipula di un contratto di servizio su base annuale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • L’articolo 13, comma 2, lettera a) prevede che l’Unione Italiana Tiro a Segno possa avvalersi, attraverso la stipula di un contratto di servizio su base annuale, del supporto della società Sport e salute S.p.a. per quanto riguarda risorse umane, servizi e attività strumentali a quelle sportive e istituzionali. Detto contratto di servizio regola i rapporti, anche finanziari tra i due enti, secondo un modello organizzativo già vigente per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come previsto dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 43 del 2017, riguardante risorse umane e strumentali, i cui rapporti finanziari e gestionali con la società Sport e salute S.p.a. sono regolati mediante un contratto di servizi, con rimborso di costi, anche riferiti a servizi o attività delegate dall’Unione italiana tiro a segno alla società stessa. L’obiettivo della norma è quello di garantire all'Unione Italiana Tiro a Segno la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle sue funzioni e delle risorse umane attualmente in forza presso la federazione, e ciò in particolare nell’imminenza dell’inizio della stagione sportiva di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
  • L’articolo 13, comma 2, lettera b), prevede il collocamento degli atleti paralimpici della “Sezione Paralimpica Fiamme Gialle” non più idonei all’attività agonistica, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche del medesimo dicastero.
  • L’articolo 14, comma 2, prevede che, al fine di consentire all’Agenzia Italiana per la Gioventù di riconoscere ai propri dipendenti le progressioni economiche, il Fondo Risorse Decentrate si incrementato, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente a decorre dal 2025 di 93.732,51 euro, a ciò provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230

DL ENERGIA E GAS (c.d. DL bollette) (in conversione)

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19, recante Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.” (in corso di conversione)

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19 - Normattiva

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.


2024


DL CULTURA

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16, recante “Misure urgenti in materia di cultura”.

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 1 (Piano Olivetti per la cultura)

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza l’art. 1, comma 1, dispone in merito al Piano Olivetti per la cultura, adottato dal Ministro per la cultura, tra l’altro, al fine di promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento (comma 1, lett. b). Il comma 2 prevede che detto Piano sia adottato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità politica delegata in materia di sport limitatamente alle finalità di cui sopra.


DL EMERGENZE

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza”.

INIZIATIVA:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

Art. 7 (Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza:

  • L’articolo 1 dispone, in particolare, che – fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale - al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023,n. 123, è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC),Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà' educativa e per l'integrazione;
  • L’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica con la quale si conferma che agli Enti pubblici che sono al contempo anche Federazioni Sportive non si applicano le norme di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, e di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, ma continua ad applicarsi la disciplina prevista per le nomine negli Enti pubblici e le relative disposizioni in tema di controllo parlamentare. Conseguentemente, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tali Enti sono chiamati ad adottare ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni. Decorso inutilmente il citato termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro i quindici giorni successivi, è nominato un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

LEGGE DI BILANCIO 2025

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza, l’art. 1 contiene le seguenti disposizioni:

  • Commi 92 e 93: INCREMENTO IMPOSTA UNICA GIOCHI. La norma prevede una revisione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Le maggiori risorse derivanti dalla misura sono destinate anche alla copertura del fondo dote di famiglia di cui ai commi 270 e seguenti.
  • Commi da 213 a 216: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ FORMALI E NON FORMALI. Si prevede l’istituzione presso la PCM del «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali», con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027, per il finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche, svolte anche al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l’attività sportiva.
  • Comma 245: NUOVA RIMODULAZIONE RISORSE DERIVANTI DAL SISTEMA DI AUTOFINANZIAMENTO MONDO SPORTIVO. La norma modifica il comma 632 della legge 145/2018, il quale prevede il meccanismo di rimodulazione delle risorse in favore del sistema sportivo, derivanti dal 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). A tale riguardo, l’intervento provvede a modificare tale meccanismo al fine, da un lato di consentire che la rimodulazione avvenga non appena le somme sono disponibili in modo da consentire agli enti beneficiari una progettualità più certa e coerente con gli obbiettivi programmatici annuali, dall’altro al fine di allargare il novero dei soggetti che possono accedere alle maggiori risorse generate dal mondo dello sport, includendo espressamente il CIP e il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tra questi, garantendo, tuttavia, che le maggiori somme in favore di Sport e Salute S.p.a. possano essere destinate anche al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
  • Comma 246: “SPORT BONUS” - CREDITO DI IMPOSTA PER IMPIANTISTICA SPORTIVA. La norma reintroduce per l’anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui alla legge 145/2018.
  • Commi 247 e 248: INCREMENTO FONDI PER INFRASTRUTTURE MICO 2026 PER SOSTENIBILITA’OLIMPIADI. La norma autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e di 57,8 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche.
  • Comma 249: FINANZIAMENTO YOG 2028. La norma prevede un contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti-Valtellina 2028 pari a 10 milioni di euro per l’anno 2028.
  • Comma 251: INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO. La norma incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
  • Comma 252: CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI NATATORI. La norma prevede l’ulteriore incremento di 2,4 milioni di euro per l’anno 2025, di 4,4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3,2 milioni di euro per l’anno 2027 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23, ovvero per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
  • Comma 253: STABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO “FILIPPIDE”. La norma assicura la stabilità, a decorrere dall’anno 2025, del sostegno al progetto Filippide, un complesso di attività in favore di soggetti affetti da autismo o da malattie rare collegate all’autismo, portate avanti dall’omonima ASD affiliata alla Federazione Italiana Sport paralimpici degli intellettivi relazionali, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
  • Commi da 254 a 259: STUDENTI ATLETI. La norma disciplina il «Progetto studenti atleti di alto livello» di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43, realizzato dai singoli istituti scolastici, al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il CONI/CIP e Sport e salute S.p.A. e in possesso della Certificazione di atleta agonista, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico. Il Programma prevede il riconoscimento delle competenze acquisite nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sulla base di uno specifico progetto formativo condiviso tra l’istituzione scolastica di appartenenza e la Federazione sportiva ovvero la società sportiva o l’associazione sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP. Gli istituti scolastici adeguano il percorso formativo dello studente atleta e le prove di verifica dell’apprendimento al calendario agonistico federale delle gare e al calendario degli allenamenti, predisposti e sottoscritti dal dirigente sportivo del centro sportivo di appartenenza dello studente atleta. Lo studente membro del Programma studente-atleta e membro, contestualmente, di un Corpo Sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell’Ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. sulla base di apposita convenzione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • Comma 261: FONDO SOSTEGNO ATTIVITA’ “MICO 2026”. La norma stanzia fondi per contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026
  • Commi 262: ESENZIONE RITENUTE ALLA FONTE PREMI ATLETI CONI/CIP “MICO 2026”. La norma reca disposizioni prevede una misura agevolativa in favore degli atleti olimpici e paralimpici che risulteranno premiati in quanto vincitori di medaglie nelle competizioni sportive che si svolgeranno in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di “Milano-Cortina 2026”. Si tratta di un meccanismo di premialità in favore degli atleti che vestiranno la “maglia azzurra” e che costituiscono i primi testimoni dell’immagine del paese, rappresentandone i valori all’interno di una competizione che vedrà atleti da tutto il mondo in lotta per i podi, promuovendo i principi dell’olimpismo e dell’inclusione sportiva e sociale.
  • Comma 263: STABILIZZAZIONE CONTRIBUTO “SPECIAL OLYMPICS ITALIA.” La norma rende strutturale il contributo annuo, in favore del programma “Special Olympics Italia” a decorrere dall’anno 2025, garantendo la prosecuzione dei relativi progetti e delle relative iniziative su tutto il territorio nazionale, come importante forma di contrasto all’emarginazione sociale delle persone con disabilità intellettive e con l’obiettivo di promuoverne l’inclusione sociale. “Special Olympics” è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva che promuove l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili e il relativo diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di sviluppo ed espressione della personalità.
  • Commi 264 e 265: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO “SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES TORINO 2025”. La norma incrementa di 1 milione di euro per il 2025 il contributo economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del turismo e la Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.
  • Comma 266: ICS - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI. La norma rifinanzia il fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale.
  • Comma 267 e 268: SOSTEGNO A GARE CICLISTICHE PROFESSIONISTICHE DI LIVELLO NAZIONALE. La norma prevede l’istituzione di un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2025 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al sostegno dell’organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale, su strada e in linea, inserite in un calendario annuale organizzato dalla Lega del Ciclismo Professionistico.
  • Comma 269: SOSTEGNO A GARE CICLISTICHE PROFESSIONISTICHE NEL SUD ITALIA. La norma istituisce un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Sud d’Italia, da destinare a favore delle regioni del Mezzogiorno d’Italia inserite a calendario in un circuito di gare di ciclismo professionistico a tappe denominato «Grand Tour della Magna Grecia» promosso dalla Lega Ciclismo professionistico. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
  • Commi da 270 a 272: FONDO DOTE DI FAMIGLIA: La norma prevede l’istituzione del Fondo Dote Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con 30 milioni di euro, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RASD e degli ETS, per l’erogazione alle famiglie, con ISEE pari o inferiore a euro 15.000, di un contributo economico per ciascuno figlio a carico fino a 14 anni di età, per il rimborso delle spese relative alle attività sportive e ricreative. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione della misura. La misura è coperta tramite i maggiori introiti derivanti dal prelievo sulle scommesse.
  • Comma 305: CONTRIBUTO PER EROGAZIONE AUSILI E PROTESI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. La norma incrementa il FSN di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinati all’erogazione di ausili e protesi per l’attività sportiva delle persone con disabilità.
  • Commi da 599 a 603: FONDO CELEBRAZIONI GUERRA DI LIBERAZIONE. La norma istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 destinato ad iniziative per la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione.
  • Commi da 616 a 624: CELEBRAZIONI ALESSANDRO VOLTA. La norma istituisce il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, a cui è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell’Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale. Il Comitato nazionale elabora un programma culturale relativo alla vita, all’opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili, di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.
  • Comma 898: INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE, DI INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA. La norma istituisce un fondo con una dotazione di 31.967.000 euro per l’anno 2025, di 38.700.000 euro per l’anno 2026 e di 31.380.000 euro per l’anno 2027 per l’attuazione di misure, tra le altre, anche in materia di sport.
  • Commi da 902 a 905: FONDO SOSTEGNO DIFFUSIONE SPORT E CONTRASTO EMARGINAZIONE SOCIALE TRAMITE PARROCCHIE E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE. La norma istituisce un fondo per il sostegno e la diffusione dello sport, della solidarietà, la promozione sociale, l’organizzazione di iniziative culturali nonché per il contrasto all’emarginazione sociale tramite l’attività di parrocchie, oratori e associazioni del terzo settore. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione dei contributi per i relativi progetti.

DL MILLEPROROGHE 2024

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

TESTO IN VIGORE

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Art. 15 (Proroga di termini in materia di sport)

SINTESI:

Per quanto di interesse e competenza:

L’articolo 3, comma 10, reca un intervento a sostegno dell’associazionismo senza scopo di lucro, disciplinando applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle attività sportive. L’intervento mira, dunque, a prorogare al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del regime di esenzione dell’IVA previsto per tali soggetti dall’art. 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, così come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n.215.

L’articolo 15, è rubricato “Proroga di termini in materia di sport”:

  • Il comma 1, intervenendo sul testo dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, proroga al 31 dicembre 2027 l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 7, dello stesso decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
  • Il comma 2, reca disposizioni tese a garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport".
  • Il comma 2-bis, prevede il rifinanziamento, per l’anno 2025, del Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, mediante risorse – per una quota sino a 4 milioni di euro – derivanti dal meccanismo di autosostentamento che assicura annualmente i finanziamenti al sistema sportivo. L’accesso al beneficio è garantito non solo alle federazioni che hanno già optato per il passaggio al professionismo della sua componente femminile, ma anche per quelle che lo delibereranno entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma;
  • Il comma 2-ter, prevede la proroga, sino al 30 giugno 2025, del termine entro il quale le Regioni sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 40/2021 in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
  • Il comma 2-quater, prevede la proroga, sino al 30 giugno 2025, del termine entro il quale i gestori delle aree interessate sono tenuti ad adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 40/2021 in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

DL ANTICIPI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”.

TESTO IN VIGORE

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

Art. 3 (Misure in favore di grandi eventi)

Art. 6 (Disposizioni in materia di PNRR)

Art. 6-bis (Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»)

SINTESI:

Il provvedimento reca “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” e, nello specifico, l’articolo 3, contiene misure in favore di grandi eventi.

Per quanto di competenza:

- l’articolo 1, comma 3, dispone il rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, che è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2024;

- l’articolo 3, comma 1, autorizza il trasferimento di 25.000.000,00 di euro per il 2024 in favore del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, quali somme necessarie, da un lato, per la copertura dei costi previsti relativi al suo funzionamento e, dall’altro, per le attività che al Comitato stesso fanno capo in forza degli impegni contrattuali assunti;

-l’articolo 3, comma 2, riconosce un contributo straordinario di 4.000.000,00 di euro per il 2024 in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), necessario per provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi all’anno 2024, anche in considerazione delle attività connesse e dei costi sostenuti all’esito della XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024;

- l’articolo 3, comma 4-bis, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics World Winter Games Torino 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- l’articolo 6, comma 7-quater, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura M1C1-72-bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che si siano rese disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori. A tal fine, la norma:

  • prevede l’ampliamento della tipologia di investimenti finanziabili, inserendovi “la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell’ambito del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore”;
  • reca una disposizione finalizzata al chiarire che “il finanziamento è destinato al Comune proprietario dell’impianto sportivo da efficientare o dell’area di realizzazione dell’impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR”;

- l’articolo 6-bis reca disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006». In particolare si prevede che, ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del commissario proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge di cui in oggetto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario, che assume la denominazione di "commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65", subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.


DL SALVA-INFRAZIONI (c.d. balneari)

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi derivanti dagli atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118)

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 1, comma 1-bis, dispone che la disciplina generale relativa all’affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive siano svolte dagli organismi sportivi iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’Unione Europea.


DL FISCALE (c.d. OMNIBUS)

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 3 (Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

Art. 4 (Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

Art. 5 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

Art. 14 (Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

Art. 20 (Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani ed altri Ministri competenti, si compone di 22 articoli organizzati in 5 capi. Per quanto di competenza:

  • L'articolo 3chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.
  • L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.
  • L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta (commi 1 e 2). Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024, mentre ai commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere.
  • L'articolo 14reca diposizioni diverse in materia di attività culturali. Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026.
  • L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024, tra cui esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, noleggiatori di attrezzature per sport invernali, maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, e scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI ENTI DEL TERZO SETTORE

LEGGE 4 luglio 2024, n. 104 recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 4 luglio 2024, n. 104 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 4 (Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

SINTESI:

ll provvedimento reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. Per quanto di competenza, l’articolo 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. n. 117/2017 e costituisce norma di coordinamento tra la riforma del Terzo settore e la riforma dello sport. In particolare, la lettera a), chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.


VINCOLO SPORTIVO

DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 29 giugno 2024, n. 89 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 12 (Misure urgenti in materia di sport)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e di altri Ministri competenti.

Per quanto di interesse, l'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo), al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.


AUTONOMIA DIFFERENZIATA

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.”

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

SINTESI:

La legge reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. In particolare, il provvedimento provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari.

Per quanto di competenza, l’articolo 3, contiene la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nello specifico, al comma 3, lett. h) annovera l’ordinamento sportivo tra le materie rispetto alle quali sono determinati i LEP.


FINANZIAMENTO GRANDI EVENTI SPORTIVI

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Articolo 11 (Fondazione «Milano Cortina 2026»)

Articolo 11-bis. (Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani e di altri Ministri competenti ha disposto interventi urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, ed ha inglobato anche il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024 sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione.

Per quanto di competenza:

  • L'articolo 11 reca una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026», chiarendo che la stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.
  • L'articolo 11-bis disciplina la procedura e le condizioni per il riconoscimento del sostegno finanziario statale alla candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000 di euro. Le proposte di candidatura, corredate dal relativo piano economico-finanziario, sono preventivamente trasmesse dal proponente al Dipartimento per lo sport, il quale esprime la propria valutazione tecnica con il supporto del Nucleo di valutazione, appositamente istituito e composto da un massimo di dieci tecnici.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

Art. 3 (Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

Art. 4 (Organizzazione della NADO Italia -Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

Art. 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

Art. 16 (Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

Art. 16-bis (Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

Art. 16-ter (Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81)

SINTESI:

Per quanto di competenza, il Capo I – composto da 5 articoli – reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.

  • L’articolo 1 reca disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi e in particolare in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali.
  • L’articolo 2, tramite l'introduzione nel decreto legislativo n. 36 del 2021 del nuovo articolo 13-bis, istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
  • L’articolo 3 reca misure urgenti in materia di lavoro sportivo e in particolare in materia di prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di qualificazione fiscale dei redditi derivanti da prestazioni sportive e di rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari.
  • L’articolo 4 assegna personalità giuridica di diritto privato a Nado Italia, organizzazione nazionale antidoping, qualificandola come Agenzia tecnica indipendente, prevedendo che essa, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalga delle risorse umane della società Sport e Salute Spa.
  • L’articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio. Il comma 2 attribuisce all'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano-Cortina funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo.

Il Capo IV del provvedimento – composto da 5 articoli – reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, tra cui l’art. 16, che modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari; e l’art. 16-bis incrementa di 10,3 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede.

Per quanto di competenza si segnala l’art. 16-ter che reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il Fondo per il credito ai giovani (cd. “Fondo studio”) che consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo, con il rilascio di garanzie finanziarie, siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato e sono previsti meccanismi di incremento della dotazione del Fondo.


BULLISMO E CYBERBULLISMO 

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.”

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Artt. 1-6

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. In particolare, intervenendo sulla legge n. 71/2017, se ne estende il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative.

Per quanto di interesse e competenza, si prevede che il progetto di intervento educativo, possa includere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, nonché la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.


POLITICHE DI COESIONE: MISURE PER LO SPORT A SCUOLA

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

SINTESI:

Il provvedimento realizza la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

Per quanto di interesse e competenza, l’articolo 29 disciplina iniziative in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa da attuarsi nelle regioni meno sviluppate: un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole.


RIORDINO DISCIPLINA GIOCHI A DISTANZA

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

TESTO IN VIGORE:

D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 14 (Tutela della salute del giocatore)

Art. 15 (Misure di tutela e protezione del giocatore)

SINTESI:

Il provvedimento definisce un quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza, con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco, per i quali resta ferma la disciplina previgente.

Per quanto di competenza:

  • L’articolo 14 istituisce una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d'azzardo patologico. Si prevede che l'organizzazione e il funzionamento della Consulta siano disciplinati con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani.
  • L’articolo 15 prevede misure di tutela e protezione del giocatore, prevedendo – tra l’altro – che il concessionario investa annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa.

ANZIANI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29, recanteDisposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2024, n. 29 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 12 (Promozione dell’attività fisica e sportiva nella popolazione anziana)

Art. 14 (Progetti di servizio civile universale a favore delle persone anziane)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani ed altri Ministri competenti, contiene disposizioni finalizzate a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della persona anziana.

Per quanto di competenza:

  • l’articolo 12 prevede che il Ministro per lo sport e i giovani, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo settore, promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, per diffondere la cultura del movimento nella terza età e promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico.
  • l’articolo 14 prevede che, al fine di sostenere e promuovere la solidarietà e la coesione tra le generazioni, nel rispetto delle finalità del servizio civile universale, sia consentito ai soggetti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale di presentare progetti di servizio civile universale, afferenti alle Aree «Animazione culturale con gli anziani» e «Adulti e terza età in condizioni di disagio».

PNRR SPORT

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recanteUlteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 19 (Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

SINTESI:

Il provvedimento prevede misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, introdurre ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 19, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a riprogrammare le risorse del PNRR disponibili in seguito a revoca ovvero a rinunce, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l’efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali.


S.I.MI.CO.

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 recante “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2024, n. 10 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Artt. 1-5

SINTESI:

In estrema sintesi, il provvedimento designa ANAS S.p.A. come soggetto responsabile delle opere stradali complementari, il quale subentra alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020 - 2026 S.p.A. (SIMICO S.p.A.) nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi; interviene sulla governance della SIMICO, attribuendo specifiche funzioni ai membri dell’organo di amministrazione; prevede che l’amministratore delegato di ANAS subentri come commissario straordinario per l’intervento relativo alla messa in sicurezza della Statale 36, con poteri specificati; autorizza gli enti territoriali a partecipare alle attività connesse ai giochi e ad adottare misure per favorire l’impatto positivo sul territorio; infine contiene disposizioni transitorie e finanziarie.


A.I.G.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23, recante “Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù”.

TESTO IN VIGORE:

DPR 24 gennaio 2024, n. 23 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

DPR: Art. 1 e 2

Regolamento: artt. 1 -16

SINTESI:

Il provvedimento delinea un ambito di operatività dell’Agenzia Italiana per la gioventù più ampio e una rinnovata governance, anche in considerazione dei nuovi indirizzi delle politiche nazionali per i giovani e per lo sport, alla luce dell’introduzione del riferimento all’attività sportiva nell’art. 33 della Costituzione.


2023


LEGGE DI BILANCIO 2024

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

TESTO IN VIGORE:

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1, comma 291

Art. 1, comma 548

SINTESI:

Per quanto di competenza, l’art. 1, comma 291, autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della società Sport e salute S.p.a. al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping, e l’art. 1, comma 548, che prevede la presenza del Ministro per lo sport e giovani nella Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.


DL MILLEPROROGHE

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 14 (proroga di termini in materia di sport)

SINTESI:

Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.

Per quanto di competenza, l’articolo 14:

  • proroga fino al 30 giugno 2024 il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell’ICSC;
  • proroga al 31 dicembre 2024 l'attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici - Torino 2006;
  • estende al 31 marzo 2024 le comunicazioni al centro per l'impiego e al RASD relative al periodo luglio-dicembre 2023 per direttori di gara;
  • differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale alcune figure professionali operanti in ambito dilettantistico (iscritte al Fondo pensioni spettacolo), hanno diritto di optare per il regime previdenziale già in godimento;

esclude ritenute alla fonte del 20% le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 300€.


DL ENERGIA E ALLUVIONI

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 14-bis (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Per quanto di competenza, l'articolo 14-bis dispone un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 5 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.


DL ANTICIPI

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, art.16, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1-bis (Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù)

Art. 16 (Misure in materia di sport)

SINTESI:

Il provvedimento reca misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto di competenza:

  • L’art. 1-bis dispone l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il personale dell’Agenzia italiana per la gioventù.
  • L’articolo 16 (commi 1, 2 e 3) dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Si prevedono, in particolare: 1) l’incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l’incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana (FCI) al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (provincia di Treviso).

Il comma 2-bis, inoltre, dispone la proroga per comunicazioni e adempimenti inerenti al lavoro sportivo; ed il comma 3-bis, reca una norma interpretativa delle disposizioni sul Fondo pensioni lavoratori sportivi.


SPORT IN COSTITUZIONE

LEGGE COSTITUZIONALE n. 1 del 26 settembre 2023, recante "Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva".

TESTO IN VIGORE:

LEGGE COSTITUZIONALE 26 settembre 2023, n. 1 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1

SINTESI:

Il testo della legge si compone di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

La norma ha ampia portata precettiva. Anzitutto, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione. Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. Emerge anzitutto il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.  Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è finalizzata, del resto, a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia.


DLGS CORRETTIVO SPORT

DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 FEBBRAIO 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Artt. 1-6

SINTESI:

  • L’articolo 1 reca un complesso di modifiche al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo. Si ricorda, in via preliminare, che il complesso delle norme di cui al citato D.Lgs. n. 36 si applica a decorrere dal 1° luglio 2023 - ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello stesso D.Lgs., e successive modificazioni -, ad eccezione di alcune disposizioni. Le novelle di cui all’articolo 1 rientrano nella medesima decorrenza del 1° luglio 2023, ad eccezione delle novelle di cui ai commi da 31 a 36; questi ultimi recano modifiche, strettamente tecniche, a norme che trovano applicazione già dal 1° gennaio 2022. Riguardo al contenuto delle novelle, si rileva, in via di sintesi, che esse, oltre a recare varie precisazioni (o integrazioni) tecniche o meramente terminologiche, relative spesso alle organizzazioni sportive paralimpiche: modificano alcune norme sulle associazioni e società sportive dilettantistiche, in particolare con riferimento ai profili della garanzia del rispetto della disciplina ad esse relativa, dei locali utilizzati dalle stesse, dei benefici fiscali per i soggetti eroganti contributi (commi da 1 a 6); modificano le norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali (commi da 9 a 15); modificano la disciplina generale sul lavoratore sportivo nonché le norme specifiche sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (commi 16 e 19); introducono una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici (comma 20); modificano la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell’ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive (comma 21); prevedono un limite minimo di età, specifico e inferiore, per il contratto di apprendistato degli atleti sportivi (comma 22); modificano le norme sui controlli sanitari dei lavoratori sportivi (commi 24 e 25); elevano il limite di esclusione dalla base imponibile dell’IRAP delle quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 28); recano una norma di esclusione per le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell’ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi (comma 29); prevedono l’istituzione dell’ Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo (comma 37).
  • L’articolo 2 integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, attualmente contenuta nell’articolo 5 del d.lgs. n. 37/2021 (recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). L’articolo in esame ne novella in particolare il comma 3, al quale aggiunge un nuovo periodo. La disposizione di cui si prevede l’inserimento specifica che, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stato stipulato dall'agente sportivo con due soggetti da lui assistiti, lo stesso agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e la società sportiva cessionaria.
  • L’articolo 3 integra la disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui all’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 38/2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. L’articolo 3 in esame aggiunge un ulteriore periodo alla lettera b) del comma 2, in base al quale il regolamento unico deve quindi prevedere anche l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. n. 39/2021, per la raccolta e gestione dei dati.
  • L’articolo 4 novella gli articoli 2, 5, 6 e 14 del decreto legislativo 39/2021 in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d’iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull’attività e dell’acquisto della personalità giuridica.
  • L’articolo 5novella gli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 e 17 del decreto legislativo 40/2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernaliLe modifiche riguardano anche l’ampliamento della definizione del concetto di «piste da discesa», con riguardo all’attrezzatura impiegabile, e l’implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa.
  • L’articolo 6 reca disposizioni finanziarie e finali, oltre ad una norma soppressiva di coordinamento

DL PA-bis

DECRETO LEGGE 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Articolo 1, commi 5 ter e quater, in materia di armonizzazione del trattamento retributivo del personale dell’Agenzia italiana per la gioventù.

Capo III Disposizioni urgenti in materia di sport – artt. da 33 a 41.

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministro per lo sport e i giovani e di altri Ministri competenti, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025. Per quanto di competenza:

  • L’articolo 1, ai commi 5-ter e 5-quater, reca disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • L’articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Lo stesso articolo 33, ai commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.
  • L’articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo di rendere le penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.
  • L’articolo 35 modifica l’articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
  • L’articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023.
  • L’articolo 36-bis esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica
  • L’articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
  • L’articolo 38 prevede l’esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, dall’applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l’iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020- 2026 S.p.A., nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC.
  • L’articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività.
  • L’articolo 39-bis, al comma 1, modifica alcuni profili dell’attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina il vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina la previsione per la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s’introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. Si prevede che, il CONI riferisca all'autorità vigilante l’avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S’introduce l’espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.
  • L’art. 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.
  • L’articolo 41 introduce una modifica della disciplina del c.d. “vincolo sportivo”, costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta. La modifica concerne l’area del dilettantismo e prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate possano contemplare (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

DL SALVA-INFRAZIONI

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 19 (Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

SINTESI:

Il provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Per quanto di competenza, l’articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali (esenzione IRES e IRAP) concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali


DL ALLUVIONI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”.

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 16 (Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministro per lo sport e i giovani e di altri Ministri competenti, reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Per quanto di competenza, con l’articolo 16, in materia di interventi per il risanamento delle infrastrutture sportive, si destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro per il 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate, al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Si prevede, quindi, l'adozione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui sopra, nei limiti della quota della dotazione del fondo, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


DL ENTI PUBBLICI E PROROGHE

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.”

TESTO IN VIGORE:

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di sport)

SINTESI:

Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché del Ministro per lo sport e i giovani e di altri Ministri competenti, reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Per quanto di competenza, l’articolo 5 contiene disposizioni urgenti in materia di sport. In particolare:

  • il comma 1 proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali, Collegio dei sindaci e Direttore generale) al 31 dicembre 2023;
  • il comma 2 prevede un finanziamento di 39 milioni complessivi per il periodo 2024-2026, per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo;

il comma 3 prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – che muta denominazione – possa: a) erogare finanziamenti (e non più solo mutui) sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, destinati alle medesime finalità; b) concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.


DL PA

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.

TESTO VIGENTE:

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 - Normattiva

NORME DI INTERESSE:

Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

SINTESI:

Il provvedimento introduce diverse misure volte nel complesso a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica. Per quanto di competenza:

  • l’articolo 1, commi 2 e 3 e l’articolo 22, commi 1 e 8, incrementando le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, introducono misure di potenziamento del Dipartimento per lo sport;
  • l’articolo 1, comma 9-bis, prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;

l’art. 22, commi 2-4, introduce alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, modifica la disciplina del consiglio di amministrazione sotto tre profili: porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l’amministratore delegato); elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell’istruzione e del merito e dal Ministro dell’università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, la disposizione in commento autorizza la società Sport e salute s.p.a. a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell’ambito dell’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.


DL ENERGIA, SALUTE E FISCO

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.56, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

TESTO VIGENTE

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 - Normattiva

NORMA DI INTERESSE:

Art. 4-bis (Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

SINTESI:

Il provvedimento reca misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Per quanto di competenza, l’articolo 4-bis ha previsto l’incremento (euro 10 milioni) del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva, a fronte del caro energia.


2022


DL Proproga Termini Legislativi

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2024, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Testo in vigore:
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 - Normattiva

Norme di interesse:

  • Art. 4-bis (NADO Italia)
  • Art. 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali): articolo abrogato dal D.L. n. 131/2024.
  • Art. 16 (Proroga di termini in materia di sport)
  • Art. 16-bis (Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali)

SINTESI:

Per quanto di competenza, il provvedimento contiene la proroga dei termini per l'esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo.

Articolo 4-bis:

Assegna in via esclusiva all'Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di un anno (nuovo termine: 31 gennaio 2024) la presentazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.

Articolo 16:

  • Il comma 1 differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo, di cui al D. Lgs. 36/2021, inclusa la decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse all’entrata in vigore delle suddette disposizioni. Si prevede, inoltre, che i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non possa superare l’importo complessivo di euro 15.000;

  • Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale); la disposizione in esame, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con quello del 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1° luglio 2024 per i tesseramenti in atto entro il 30 giugno 2023 e operanti dopo tale data;
  • Il comma 2-bis modifica l'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introducendo il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono approvare i regolamenti e disponendo, per il caso di mancato rispetto, un potere sostitutivo in favore dell’Autorità politica delegata in materia di sport;
  • Il comma 3, proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo;
  • Il comma 4 proroga le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2024;
  • Il comma 5, autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un'indennità connessa all'emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, a determinate condizioni. La Società Sport e Salute S.p.A. è inoltre autorizzata ad impiegare parte di tali somme al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi.

Articolo 16-bis:

Interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 40 del 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prorogando al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale le Regioni devono adeguarsi alla nuova normativa di cui al predetto decreto legislativo e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alla stessa i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.